ANNULLAMENTO DELLA FIDEIUSSIONE BANCARIA NULLA

La garanzia fideiussoria pretesa dalle banche da soggetti estranei all’imprenditore ha costituito da sempre una forte preoccupazione per chi ha ricevuto decreti ingiuntivi ed esecuzioni immobiliari.

Un recente orientamento di numerosi Tribunali ha aperto una importante breccia nel sistema bancario prospettando efficaci difese per chi si ritrova ad essere debitore per qualche firma di garanzia apposta in un modulo bancario.

E’ stata riconosciuta la nullità dell’intera fideiussione quando essa contiene clausole che riproducono le condizioni generali ex artt. 2 , 6 e 8 previste nello schema negoziale predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana), censurate dalla Banca d’Italia in relazione all’art. 2 l. n. n. 287/1990 ( c. d. legge antitrust).

I contratti di fideiussione fedeli al richiamato schema contrattuale dovranno essere considerati nulli, essendo caratterizzati da causa illecita, perché contraria a norme imperative.

Infatti  le clausole in esame violano il libero gioco della concorrenza e perciò la loto nullità comprende l’intero contratto di fideiussione, non essendo possibile sostituire le clausole nulle con la normativa codicistica.

Questo poiché la gravità delle violazioni, rispetto ai superiori valori solidaristici, ben giustifica che sia invece sanzionato l’intero agire dei responsabili di quelle violazioni.

L’inclusione di simili condizioni contrattuali (unilateralmente predisposte e destinate per loro natura a disciplinare in maniera uniforme quel tipo di rapporti negoziali,) contenute in formulari predisposti dalla banca e sottoposte all’adesione generalizzata e spesso inconsapevole dei contraenti induce a concludere che la banca  non avrebbe stipulato il negozio senza tali clausole, perché specificamente funzionali al raggiungimento del proprio obiettivo negoziale.

Ne deriva  la nullità integrale delle fideiussioni e la nullità ha come conseguenza l’estinzione della fideiussione .

Va segnalato che la quasi totalità delle fideiussioni fatte firmare dalle banche dall’anno 2000 almeno fino al 2018 contengono quelle clausole sanzionate dalla Banca d’Italia e pertanto possono essere dichiarate nulle liberando in via definitiva il soggetto garante.                                                   

Avv. Corrado Di Girolamo

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CONSUMATORE E NULLITA’ DELLA FIDEIUSSIONE BANCARIA

Recenti decisioni di Tribunali e Corti di Appello hanno aperto la strada a nuove difese rispetto allo strapotere delle banche.

Vanno ricordate in particolare le sentenze che hanno riconosciuto che per l’applicabilità del codice del consumatore è determinante la qualificazione del garante come “consumatore”.

Chi rilasciato una fideiussione nell’interesse di una società commerciale, sarà considerato “consumatore” solo se ha agito per scopi estranei alla sua attività professionale.

Questo si verifica quando non vi sono collegamenti funzionali con la società garantita, ad esempio la carica di amministratore o una importante partecipazione al suo capitale sociale.

Questo orientamento riguarda un numero considerevole di casi in cui persone fisiche abbiano rilasciato garanzie personali a favore di società commerciali o imprenditori individuali per garantire finanziamenti da parte di istituti bancari, pur non ricoprendo alcuna carica di amministrazione o partecipazioni societarie rilevanti

Sono assai frequenti i casi di fideiussioni prestate da genitori, parenti, coniugi, che garantiscono iniziative imprenditoriali di figli, parenti, coniugi pur non partecipando all’impresa.

Il principio ha particolare importanza in relazione alla clausola di deroga, che consente alla banca di agire anche a distanza di anni nei confronti del fideiussore.

Quando il garante riveste la qualità di consumatore, l’esclusione della decadenza della banca dalla garanzia prevista deve essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela richieste dal Codice del Consumo

Esso prevede l’onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34, co. 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art. 1341 c. 2 cc).

Quando la banca non osserva queste regole imposte dal codice del consumatore, la clausola sarà nulla ed il garante potrà liberarsi dall’obbligo di pagare.

 AVV. CORRADO DI GIROLAMO

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