E’ sempre più frequente un fenomeno da incubo in cui incappano molti titolari di mutui quando la banca originaria, per via di fusioni, scissioni, accorpamenti, cessioni di crediti, scompare lasciando imprese e privati senza un interlocutore con cui confrontarsi, specie in una fase di crisi economica come quella che perdura ormai da più di un decennio.
Così è capitato a tanti di vedersi recapitare una lettera precompilata su uno stampato standard, con il quale una società del tutto sconosciuta comunica di essere la nuova titolare del credito relativo al finanziamento e ne chiede l’immediato e totale pagamento delle rate scadute ovvero l’applicazione di nuove regole avuto riguardo a modalità di pagamento e tolleranza di ritardi nel rispetto delle scadenze.
Spesso si tratta di società di recupero crediti a favore delle quali le banche preferiscono cedere in blocco crediti di posizioni in sofferenza a fronte di corrispettivi stralciati.
In altri casi di operazioni di pulizia imposte agli istituti di credito, come da ultimo nel caso di Monte dei Paschi per il cui salvataggio è stata effettuata una scissione che ha dato luogo ad una nuova società (AMCO MPS spa) alla quale sono stati assegnati tutti i crediti più o meno deteriorati o comunque in sofferenza, che a sua volta ha affidato ad altra società di recupero crediti (FIRE spa) le azioni di recupero.
In altri casi ancora di operazioni di fusione per incorporazione tra uno o più istituti bancari.
La situazione del soggetto debitore diventa seriamente delicata quando per varie ragioni, non vuole (ritenendo di aver delle ragioni da opporre) o non può (per difficoltà economiche) adempiere a quella richiesta perentoria che gli è stata recapitata da un soggetto fino a quel momento sconosciuto che gli intima l’immediato pagamento a mezzo bonifico su IBAN puntualmente segnalato.
Nel volgere di qualche settimana o mese può ricevere la notifica di un decreto ingiuntivo che è il preludio dell’inizio di azioni di recupero forzato del credito mediante esecuzione immobiliare.
Di fronte a questa situazione che espone persone ed imprese a conseguenze molto gravi alcune decisioni di Tribunali hanno stabilito dei paletti che cercano di porvi rimedio.
E’ stato riconosciuto l’obbligo per la società che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria del rapporto finanziario, di fornire puntuale prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco.
Questo principio è rilevante in quanto ha come conseguenza che va negata la legittimazione ad agire per il recupero al soggetto che si dichiara cessionario tutte le volte che :
-non sia stato prodotto il contratto di cessione (art. 58 testo Unico Bancario);
-che nell’avviso di cessione pubblicato sulla G. U. non siano state individuate le categorie di crediti che consentano senza incertezze di ritenere che il credito azionato sia stato ricompreso nella cessione (come nel caso- clausola che spesso ricorre nei contratti di cessione- vi sia soltanto un generico riferimento a tutti i crediti derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti sorti entro un lasso temporale di oltre un sessantennio, specificati come deteriorati);
-che nell’elenco dei crediti ceduti non siano stati riportati il nominativo del debitore ceduto o i dati del contratto, necessari per poter affermare, senza incertezze , che il credito azionato vi sia compreso (solitamente il credito viene individuato con la sola indicazione del codice anagrafico identificativo di ogni singola posizione e del numero di ogni singolo rapporto bancario, dati ritenuti insufficienti).
Queste nette prese di posizioni di giudici di merito, peraltro ispirati ad un orientamento della Suprema Corte del 2016, aprono ampi margini di difesa ai soggetti privati ed imprese che potranno opporre la carenza della legittimazione della banca subentrante o della società di recupero cessionaria, che si risolve nella definitiva neutralizzazione di ogni pretesa creditoria.
A conforto dei privati e delle imprese che vengano a trovarsi in situazioni analoghe può aggiungersi che nella stragrande maggioranza dei casi, almeno fino ad oggi, tutti i contratti e gli avvisi di cessione presentano quelle lacune identificative del credito cui si è fatto cenno.